SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, DOTAZIONI E DISTANZE DALLA COSTA

 

 Dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo in relazione dalla distanza dalla costa .2019

Aggiornamento: Aprile 2014

Distanze di navigazione

Le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni.

Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono tuttavia avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario.

Organismi notificati

L’attestazione di qualità del prodotto può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall’Italia sono il RINA, il DNV Italia, l’Istituto Giordano di Bellaria, l’ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti), l’Udicer/Nautest di Fiesso d’Artico, la Società Quality and Security e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell’Unione Europea e viceversa. A loro volta i costruttori si impegnano a produrre le unità in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad apporvi il marchio CE.

Attenzione: le unità non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell’U.E. sia extra-comunitari. I natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE. A tale scopo, all’uscita dall’Italia, sarà opportuno chiedere all’ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive). Lo stesso è consigliabile per gli accessori e per il motore, dopo la soppressione del certificato d’uso rilasciato dalle autorità governative. In pratica, tutto ciò che è di nuova costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovrà essere esibito alla frontiera, al ritorno, altrimenti il mezzo, anche se usato, verrà considerato alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potrà rientrare.

Via terra il problema è di facile soluzione, perché si passa davanti alla dogana, ma via mare è importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di casa, dove si è conosciuti e più facilmente possono essere risolti i problemi. Il principio della libera circolazione dei beni è valido all’interno dell’Unione Europea, verso l’esterno, invece, con la Direttiva si è creata di fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare l’importazione.

Ma torniamo alla Direttiva 94\25\CE come modificata dalla direttiva 2003\44\CE (download) (in materia di rumori e fumi). Con essa sono state individuate le categorie di costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici già di classificazione. Ne consegue che l’abilitazione al tipo di navigazione è insito nella categoria di costruzione certificata CE.

Per tutte le unità costruite in base alla legge 50/71 e commercializzate prima del 16.6.98, invece, i limiti di navigazione continuano a rimanere entro 6 miglia e senza alcun limite, con l’unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa. Il regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per le diverse fasce di navigazione, valide anche per i natanti.

Le unità da diporto munite di marcatura CE (natanti e imbarcazioni) sono suddivise in quattro categorie, distinte con le lettere A, B, C e D e, secondo il codice della nautica, sono abilitate a navigare a qualsiasi distanza dalla costa, purchè nel corso della navigazione vengano rispettati i limiti delle condizioni meteo-marine stabilite per la categoria assegnata dal costruttore:

  • Categoria A: senza alcun limite;
  • Categoria B: con vento fino a forza 8 (burrasca) e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • Categoria C: con vento fino a forza 6 (vento fresco) e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 (vento moderato) e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri (mare poco mosso).

Per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza dell’onda si intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un determinato intervallo di tempo. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono commisurati alla categoria di progettazione, Il conduttore si assume la responsabilità di utilizzare l’unità nei limiti della categoria di progettazione raccomandati dal costruttore e riportati nel “manuale del proprietario” ed è suo dovere accertarsi, prima di partire, delle condizioni meteo-marine, prendere visione delle previsioni nelle successive 12 ore, nonchè del tempo necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso cambiamento delle suddette condizioni meteorologiche.

Va notato che nello spirito della nuova legge anche i natanti possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. Ma sulla questione della navigazione dei natanti fuori delle acque territoriali, è necessario fare alcune considerazioni di diritto internazionale. Al riguardo, si sottolinea che l’allontanamento oltre le 12 miglia dalla costa costituisce una violazione ai principi del “genuine link” stabilito dalla convenzione internazionale delle Nazioni Unite, sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, recepita dall’Italia con legge n. 689 del 1994, secondo i quali per le unità, di qualsiasi specie e tonnellaggio, in navigazione nell’alto mare (fuori delle acque territoriali nazionali e comunitarie) deve esistere uno stretto legame tra la nave e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com’è noto, essendo unità non iscritte nei registri non sono muniti di alcun documento che ne identifichi la nazionalità, venendo così a mancare il requisito di collegamento con la bandiera. Non bisogna dimenticare che in alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione, le quali possono procedere, qualora ne ricorrano le circostanze, anche a inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici.

Consultare inoltre il sito della Guardia Costiera